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D.Lvo 10/08/2007 n. 163

1.4 Tutela dell'ambiente.

1.4.1. L'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'esercizio del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale deve essere valutato e considerato al momento della progettazione del sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti.

1.4.2. I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto m caso di incendio.

1.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire.

1.4.4. L'esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale deve rispettare i livelli regolamentari in materia di rumore.

1.4.5. L'esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inaccettabile per le attivitą e l'ambiente attraversato nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione.

1.5 Compatibilitą tecnica. Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si potrebbero applicare soluzioni temporanee che garantiscano la compatibilitą in futuro.

2. Requisiti particolari di ogni sottosistema.

2.1 Infrastrutture.

2.1.1. Sicurezza. Si devono prendere disposizioni adeguate per evitare l'accesso o le intrusioni indesiderate negli impianti. Si devono prendere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al momento del passaggio dei treni nelle stazioni. Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone (stabilitą, incendio, accesso, evacuazione, marciapiede ecc.). Si devono prendere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie molto lunghe.

2.2 Energia.

2.2.1. Sicurezza. Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la sicurezza dei treni nč quella delle persone (utenti, personale operativo, residenti lungo la strada ferrata e terzi).

2.2.2. Tutela dell'ambiente. Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia elettrica o termica non deve perturbare l'ambiente oltre limiti specificati.

2.2.3. Compatibilitą tecnica. I sistemi di alimentazione di energia elettrica/termica usati devono: permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate; nel caso dei sistemi di alimentazione di energia elettrica, essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni.

2.3 Controllo-comando e segnalamento.

2.3.1. Sicurezza. Gli impianti e le operazioni di controllo-comando e segnalamento utilizzati devono consentire una circolazione dei treni che presenti il livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete. I sistemi di controllo- comando e segnalamento devono continuare a consentire la circolazione sicura dei treni autorizzati a viaggiare in situazioni degradate specifiche.

2.3.2. Compatibilitą tecnica. Ogni nuova infrastruttura ed ogni nuovo materiale rotabile costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo-comando e segnalamento compatibili, devono essere adattati all'uso di questi sistemi. Le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento installate nei posti di guida dei treni devono permettere un esercizio normale, in condizioni specificate, sul sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2.4 Materiale rotabile.

2.4.1. Sicurezza. Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti tra i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di guida in caso di collisione o deragliamento. Le apparecchiature elettriche non devono compromettere la sicurezza operativa degli impianti di controllo-comando e segnalamento. Le tecniche di frenatura e le sollecitazioni esercitate devono essere compatibili con la progettazione dei binari, delle opere di ingegneria e dei sistemi di segnalamento. Si devono prendere disposizioni in materia di accesso ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone. In caso di pericolo, dei dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo. Le porte di accesso devono essere munite di un sistema di chiusura e di apertura che garantisca la sicurezza dei passeggeri. Si devono prevedere uscite di emergenza con relativa segnalazione. Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie molto lunghe. E' obbligatorio a bordo dei freni un sistema di illuminazione di emergenza, di intensitą e autonomia sufficienti. I treni devono essere attrezzati con un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante e del personale di controllo a terra.

2.4.2. Affidabilitą e disponibilitą. La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, trazione, frenatura e controllo-comando deve pennettere, in situazioni degradate specifiche; la continuazione del funzionamento del freno senza conseguenze nefaste per le apparecchiature che restano in servizio.

2.4.3. Compatibilitą tecnica. Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli impianti di controllo-comando e segnalamento. Nel caso della trazione elettrica, le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui č prevista.

2.4.4. Controlli. I treni devono essere equipaggiati di un dispositivo di registrazione. I dati raccolti da tale dispositivo e il trattamento delle informazioni devono essere armonizzati.

2.5 Manutenzione.

2.5.1. Salute e sicurezza. Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri devono garantire l'esercizio sicuro del sottosistema in questione e non rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza.

2.5.2. Tutela dell'ambiente. Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono superare i livelli ammissibili di effetti nocivi per l'ambiente circostante.

2.5.3. Compatibilitą tecnica. Gli impianti di manutenzione per il materiale rotabile convenzionale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutto il materiale per il quale sono stati progettati.

2.6 Esercizio e gestione del traffico.

2.6.1. Sicurezza. L'uniformazione delle regole operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello dei centri di controllo devono garantire un esercizio sicuro, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni. Le operazioni e la periodicitą della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia qualitą introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza.

2.6.2. Affidabilitą e disponibilitą. Le operazioni e la periodicitą della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia qualitą introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e di manutenzione devono garantire un elevato livello di affidabilitą e di disponibilitą del sistema.

2.6.3. Compatibilitą tecnica. L'uniformazione delle regole operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della circolazione devono garantire un esercizio efficiente del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni.

2.7 Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci 2.7.1. Compatibilitą tecnica. I requisiti essenziali nei campi delle applicazioni telematiche che garantiscono una qualitą di servizio minimo ai viaggiatori e ai clienti del comparto merci concernono pił particolarmente la compatibilitą tecnica. Bisogna garantire per queste applicazioni che: le basi di dati, il software e i protocolli di comunicazione dati siano sviluppati in modo da garantire un massimo di possibilitą di scambio dati sia tra applicazioni diverse che tra operatori diversi, con le esclusioni dei dati commerciali di carattere riservato; un accesso agevole dell'utenza alle informazioni.

2.7.2. Affidabilitą, disponibilitą. I modi di uso, gestione, aggiornamento e manutenzione di queste basi di dati, software e protocolli di comunicazioni dati devono garantire l'efficacia di questi sistemi e la qualitą del servizio.

2.7.3. Salute. Le interfacce di questi sistemi con l'utenza devono rispettare le regole minime in materia di ergonomia e protezione della salute.

2.7.4. Sicurezza. Devono essere garantiti sufficienti livelli d'integritą e attendibilitą per ia conservazione o la trasmissione d'informazioni inerenti alla sicurezza. Allegato IV (previsto dall'articolo 5) CONFORMITA' E IDONEITA' ALL'IMPIEGO DEI COMPONENTI DI INTEROPERABILITA'

1. Componenti di interoperabilitą. La dichiarazione CE si applica ai componenti di interoperabilitą che servono all'interoperabilitą del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocitą e convenzionale. Questi componenti di interoperabilitą possono essere:

1.1. Componenti comuni. Sono i componenti non tipici del sistema ferroviario che possono essere utilizzati come tali in altri settori.

1.2. Componenti comuni con caratteristiche specifiche. Sono i componenti non tipici come tali del sistema ferroviario ma che devono offrire prestazioni specifiche se utilizzati nel settore ferroviario.

1.3. Componenti specifici. Sono i componenti tipici di applicazioni ferroviarie.

2. Campo di applicazione. La dichiarazione CE concerne: la valutazione da parte di uno o pił organismi notificati della conformitą intrinseca di un componente di interoperabilitą, considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare, oppure la valutazione/l'apprezzamento da parte di uno o pił organismi notificati dell'idoneitą all'impiego di un componente d'interoperabilitą, considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare quando sono in causa delle interfacce, rispetto alle specifiche tecniche a carattere funzionale che devono essere verificate. Le procedure di valutazione svolte dagli organismi notificati nelle fasi di progettazione e produzione si richiamano ai moduli definiti nella decisione 93/465/CEE secondo le modalitą indicate nelle STI.

3. Contenuto della dichiarazione CE. La dichiarazione CE di conformitą o di idoneitą all'impiego e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. Tale dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso e comprendere i seguenti elementi: riferimenti della direttiva; nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunitą (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore); descrizione del componente d'interoperabilitą (marchio, tipo, ecc.); indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformitą o l'idoneitą all'impiego; ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilitą, in particolare le condizioni di impiego; nome e indirizzo dello/ degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per la conformitą o l'idoneitą all'impiego e data del certificato di esame con, eventualmente, la durata e le condizioni di validitą del certificato; se del caso, il riferimento delle specifiche europee; identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunitą. Allegato V (previsto dall'articolo 2) DICHIARAZIONE CE DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI La dichiarazione CE di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere gli elementi seguenti: riferimenti della direttiva; nome e indirizzo dell'ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunitą (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale dell'ente appaltante); breve descrizione del sottosistema; nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha compiuto la verifica CE; i riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica; ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio; se provvisoria: durata di validitą della dichiarazione CE; identificazione del firmatario. Allegato VI (previsto dall'articolo 6) PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

 

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